Il documento standardizzato di valutazione dei rischi (DVR) – linee di indirizzo per la stesura del documento

Tecnosicurezza

La valutazione dei rischi (che costituisce un obbligo non delegabile del datore di lavoro) e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sono finalizzate a:

  1. individuare i rischi per la salute, che potrebbero causare infortuni e malattie professionali, presenti nella propria azienda,
  2. definire le modalità adeguate per eliminarli o gestirli (cioè ridurli per quanto possibile),
  3. fornire a tutti i soggetti coinvolti i mezzi, gli strumenti, le informazioni, la formazione e l’addestramento adeguati a      tutelare la salute durante l’attività lavorativa.

Fino al 31 maggio 2013 le aziende fino a 10 lavoratori (salvo quelle a rischio rilevante) potevano dimostrare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso la cosiddetta “autocertificazione”.

Dal 1° giugno 2013 anche queste aziende dovranno possedere il documento di valutazione che analizzi tutti i rischi presenti in azienda (DVR), che indichi i requisiti di sicurezza adottati e che definisca il programma di interventi per mantenere o migliorare i livelli di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

A tal fine sono state prodotte le “procedure standardizzate per la valutazione dei rischi” (come previsto dall’art. 29 del D. Lgs. 81/08) approvate dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012.

Per guidare il datore di lavoro nel costruire il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) il ComitatoRegionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Veneto ha elaborato delle linee di indirizzo, in sintonia con la norma nazionale (gli allegati si trovano in fondo a questa pagina).

Le linee di indirizzo hanno la finalità di fornire semplici e chiare specifiche operative per la valutazione dei rischi e la stesura della documentazione conseguente,in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e al D.M.  30/11/2012. Si sviluppano attraverso una analisi guidata dei rischi che si avvale di check list tematiche  strutturate sul classico percorso

  1. identificazione
  2. valutazione
  3. verifica degli interventi di prevenzione adottati
  4. gestione del rischio residuo.

Questa procedura standardizzata può essere utilizzata anche da aziende fino a 50 lavoratori (con esclusione di quelle ad alto rischio nonché quelle in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni-mutageni, o connessi all’esposizione ad amianto).

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