La valutazione dei rischi (che costituisce un obbligo non delegabile del datore di lavoro) e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sono finalizzate a:
- individuare i rischi per la salute, che potrebbero causare infortuni e malattie professionali, presenti nella propria azienda,
- definire le modalità adeguate per eliminarli o gestirli (cioè ridurli per quanto possibile),
- fornire a tutti i soggetti coinvolti i mezzi, gli strumenti, le informazioni, la formazione e l’addestramento adeguati a tutelare la salute durante l’attività lavorativa.
Fino al 31 maggio 2013 le aziende fino a 10 lavoratori (salvo quelle a rischio rilevante) potevano dimostrare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso la cosiddetta “autocertificazione”.
Dal 1° giugno 2013 anche queste aziende dovranno possedere il documento di valutazione che analizzi tutti i rischi presenti in azienda (DVR), che indichi i requisiti di sicurezza adottati e che definisca il programma di interventi per mantenere o migliorare i livelli di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
A tal fine sono state prodotte le “procedure standardizzate per la valutazione dei rischi” (come previsto dall’art. 29 del D. Lgs. 81/08) approvate dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012.
Per guidare il datore di lavoro nel costruire il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) il ComitatoRegionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Veneto ha elaborato delle linee di indirizzo, in sintonia con la norma nazionale (gli allegati si trovano in fondo a questa pagina).
Le linee di indirizzo hanno la finalità di fornire semplici e chiare specifiche operative per la valutazione dei rischi e la stesura della documentazione conseguente,in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 30/11/2012. Si sviluppano attraverso una analisi guidata dei rischi che si avvale di check list tematiche strutturate sul classico percorso
- identificazione
- valutazione
- verifica degli interventi di prevenzione adottati
- gestione del rischio residuo.
Questa procedura standardizzata può essere utilizzata anche da aziende fino a 50 lavoratori (con esclusione di quelle ad alto rischio nonché quelle in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni-mutageni, o connessi all’esposizione ad amianto).
